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Sez. 1, Sentenza n. 2969 del 14/04/1988 (Rv. 458523 - 01)

STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - ESENZIONI FISCALI EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 729 DEL 1961 - PORTATA - ATTI E CONTRATTI OCCORRENTI PER LE COSTRUZIONI - CONTRATTI STIPULATI NON DALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA MA DALLA SOCIETÀ APPALTATRICE DEI LAVORI - INCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458523-01

STRADE - AUTOSTRADE - REGIME TRIBUTARIO - ESENZIONI FISCALI EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 729 DEL 1961 - PORTATA - ATTI E CONTRATTI OCCORRENTI PER LE COSTRUZIONI - CONTRATTI STIPULATI NON DALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA MA DALLA SOCIETÀ APPALTATRICE DEI LAVORI - INCLUSIONE - CONDIZIONE.*

Le esenzioni fiscali contemplate dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961 n. 729 per le costruzioni di strade ed autostrade (e riguardanti anche l'IGE, in forza dell'interpretazione autentica resa dall'art. 4 bis del d.l. 12 giugno 1982 n. 350, inserito con la legge di conversione 7 agosto 1982 n. 530) si riferiscono oggettivamente agli Atti e contratti occorrenti per dette opere, indipendentemente dai soggetti che li abbiano posti in essere, e, pertanto, sono applicabili non soltanto ai contratti stipulati dalla società concessionaria, ma anche a quelli stipulati dalla società appaltatrice dei relativi lavori, sempre che sussista l'indicata occorrenza (nella specie, trattandosi di acquisti dei materiali necessari). (V 4059/86, mass n 446870; (V 3024/83, mass n 427946).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8, Decreto Legge 12/06/1982 num. 350 art. 4 bis, Legge 07/08/1982 num. 530

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)