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Sez. 3, Sentenza n. 2335 del 07/10/1967 (Rv. 329569 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICI - PRESUNZIONE DI COLPA DEL PROPRIETARIO - VIZI DI COSTRUZIONE O MANCANZA DI RIPARAZIONE - SUSSISTENZA DELLA PRESUNZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DELL'INQUILINO.*
Stato
decisa il 1967-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329569-01

RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICI - PRESUNZIONE DI COLPA DEL PROPRIETARIO - VIZI DI COSTRUZIONE O MANCANZA DI RIPARAZIONE - SUSSISTENZA DELLA PRESUNZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DELL'INQUILINO.*

La presunzione di colpa posta a carico del proprietario di un edificio, nel caso di rovina di esso, sussiste sia che la rovina sia derivata da vizi di costruzione che da Mancanza di riparazioni e, poiche riposa sul principio del - neminem laedere- e indifferente, ai fini della responsabilita del proprietario che il danneggiato sia o non inquilino dell'immobile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)