Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 06/02/1987 (Rv. 450737 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICI - IN GENERE - DANNI SUBITI DAL CONDUTTORE - APPLICABILITÀ DELLA PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL PROPRIETARIO - LIMITI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICI - IN GENERE - DANNI SUBITI DAL CONDUTTORE - APPLICABILITÀ DELLA PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL PROPRIETARIO - LIMITI.*
In tema di risarcimento dei danni, causati dalla rovina di un edificio, nel caso in cui il danneggiato sia il conduttore dell'immobile, l'applicabilità dell'art. 2053 cod. civ. (che prevede una presunzione di colpa a carico del proprietario) trova limite nel caso di danni derivanti da situazioni specificamente regolate dal rapporto di locazione (artt. 1576, 1577 e 1578 cod. civ.). (nella specie il S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva escluso l'applicabilità della presunzione prevista dall'art. 2053 per danni conseguenti alla difettosa riparazione della cosa locata). (V 1632/73, mass n 364499; (V 2335/67, mass n 329569; (V 1912/65, mass n 313663; (V 124/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)