Sez. 3, Sentenza n. 1632 del 06/06/1973 (Rv. 364499 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - ROVINA DERIVANTE DA VIZI DI COSTRUZIONE O DA MANCANZA DI RIPARAZIONI - PRESUNZIONE DI COLPA - CONFIGURABILITA IN ENTRAMBE LE IPOTESI ED ANCHE NEI CONFRONTI DELL'INQUILINO.*
RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - ROVINA DERIVANTE DA VIZI DI COSTRUZIONE O DA MANCANZA DI RIPARAZIONI - PRESUNZIONE DI COLPA - CONFIGURABILITA IN ENTRAMBE LE IPOTESI ED ANCHE NEI CONFRONTI DELL'INQUILINO.*
La presunzione di colpa posta a carico del proprietario di un edificio, nel caso di rovina di esso, sussiste tanto se la rovina sia derivata da vizi di costruzione quanto se sia stata conseguenza di Mancanza di riparazioni e, poiche riposa sul principio del neminem laedere, e indifferente, ai fini della responsabilita del proprietario, che il danneggiato sia o non inquilino dell'immobile. (Conf 2335/67, mass n 329569).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)