Sez. L, Sentenza n. 4478 del 08/04/2000 (Rv. 535470 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Configurabilità - Condizioni - Mancata formazione del giudicato interno - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'impugnazione degli errori di diritto della sentenza impugnata - Sussistenza - Fattispecie in tema di efficacia estintiva delle cessioni di crediti all'Inps da parte dei datori di lavoro a norma dell'art. 1 D.L. n. 688 del 1985.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
L'inidoneità in astratto di un fatto a produrre un effetto giuridico, ovvero l'inesistenza di una norma che associ al fatto l'effetto, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite del giudicato interno, il quale, nel giudizio di merito, non può formarsi altro che sulla statuizione avente ad oggetto, congiuntamente, le decisioni sull'esistenza di un fatto, l'esistenza di una norma e l'idoneità del fatto a produrre, in base alla norma, l'effetto da questa previsto. (Nella specie, avendo il giudice di primo grado ritenuto non dovuta una parte dei crediti reclamati in sede monitoria dall'Inps, per l'effetto estintivo delle cessioni di crediti effettuate ai sensi dell'art. 1 comma nono D.L. n. 688 del 1985, il giudice di secondo grado aveva rigettato l'appello, avendo l'appellante erroneamente affermato che al caso fosse applicabile "ratione temporis" il D.L. n. 536 del 1987 conv. in legge n. 48 del 1988, negante effetto estintivo alle cessioni di crediti non riferibili al datore di lavoro a titolo originario; in applicazione del principio sopraesposto, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello rilevando che, una volta contestata dall'appellante l'efficacia estintiva delle intervenute cessioni, ed escluso perciò il giudicato sul punto, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto d'ufficio, e perciò indipendentemente dalla fondatezza o meno delle asserzioni dell'appellante, individuare la norma applicabile ai fatti accertati e, sulla base di tale norma, rilevare l'idoneità o meno di detti fatti a produrre l'effetto estintivo contestato, ossia accertare se, indipendentemente dall'inapplicabilità della normativa sopravvenuta, fosse riconoscibile effetto estintivo ad una cessione di crediti effettuata, come nella specie, non dal datore di lavoro, cui eventualmente detti crediti fossero pervenuti anche a titolo derivativo, bensì da un terzo incaricato, sulla base di pregressi rapporti, di pagare l'Inps mediante cessione di un proprio credito verso pubbliche amministrazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)