Sez. L, Sentenza n. 10832 del 29/10/1998 (Rv. 520236 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Configurazione come unico limite alla rilevabilità d'ufficio, da parte del giudice dell'impugnazione, di un errore di diritto presente nella sentenza impugnata - Ammissibilità - Condizioni - Statuizione minima suscettibile di rimanere coperta dal giudicato interno - Nozione - Applicazione in materia di prescrizione - Conseguenze - Fattispecie in materia di rivendicazioni connesse all'espletamento di mansioni non corrispondenti alla qualifica professionale.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
L'inidoneità in astratto di un fatto a produrre un effetto giuridico ovvero l'inesistenza di una norma che al fatto associ l'effetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato interno. Poiché, con riguardo allo schema "fatto - norma - effetti", è esclusivamente quella dell'esistenza dei tre termini di questa relazione, la statuizione minima suscettibile di rimanere coperta da giudicato - sia per l'appello, sia per il ricorso per cassazione (salva per quest'ultimo l'ovvia esclusione di nuovi accertamenti di fatto) - con riferimento alla fattispecie "prescrizione" la statuizione sulla quale può formarsi il giudicato è quella avente ad oggetto l'inerzia del titolare e l'idoneità concreta della stessa ad estinguere il diritto. Tale statuizione è, tuttavia, sottratta al giudicato qualora siano stati dedotti fatti impeditivi della prescrizione anteriori o contestuali ad essa e quindi tali da inibire l'insorgenza dell'effetto estintivo. In tal caso non vi è quindi alcun ostacolo all'esercizio, da parte del giudice dell'impugnazione - anche di legittimità - del potere - dovere di rilevare d'ufficio l'inidoneità in astratto del fatto (inerzia del titolare) a determinare l'effetto estintivo. (In base a questi principi la S.C. - in un caso di espletamento di mansioni non corrispondenti alla qualifica professionale - dopo aver escluso che si fosse formato il giudicato interno sull'affermazione del giudice di appello della prescrizione del diritto alla qualifica superiore, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, negando la configurabilità di un diritto alla qualifica suscettibile, come tale, di prescriversi e deducendone la riconoscibilità del diritto alle rivendicate differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)