diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2483 del 03/10/1973 (Rv. 365909 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SU GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA DEL GIURAMENTO IN SECONDO GRADO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365909-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SU GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA DEL GIURAMENTO IN SECONDO GRADO - AMMISSIBILITA.*

Il giudice di appello, allorche la lite sia stata in primo grado definita in base a giuramento suppletorio, pur non potendo disporre prove in contrasto con il giuramento prestato ne revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva (essendo tale facolta riservata al giudice che l'ha pronunziata), puo procedere alla rivalutazione del materiale raccolto prima della delazione per stabilire se le prove siano di per se stesse idonee a decidere la lite o se, in caso contrario, sussista il requisito della semiplena probatio, indispensabile per l'ammissione del giuramento, e per accertare quale delle parti abbia fornito migliore prova del proprio assunto; e se perviene ad avviso diverso da quello del primo giudice in ordine alla delazione del giuramento, puo definire la lite prescindendo dal giuramento prestato. (Conf 1500/71, mass n 351843; 747/67, mass n 326808).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)