Sez. 3, Sentenza n. 747 del 31/03/1967 (Rv. 326808 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN SECONDO GRADO.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIESAME DELLA LEGITTIMITA IN SECONDO GRADO.*
Il giudice d'appello, allorche la lite sia stata in primo grado definita in base a giuramento suppletorio, pur non potendo disporre nuove prove in contrasto con il giuramento prestato, ne revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva (essendo tale facolta riservata al giudice che l'ha pronunciata), puo procedere alla rivalutazione del materiale raccolto prima della delazione per stabilire se le prove siano di per se stesse idonee a decidere la lite o se, in caso contrario sussista il requisito della semiplena probatio, indispensabile per l'ammissione del giuramento e quale delle parti abbia fornito una migliore prova del proprio assunto; e se perviene ad avviso diverso da quello del primo giudice in ordine alla delazione del giuramento, puo definire la lite prescindendo dal giuramento prestato. (Conf 322105, 1898'65, 1507'65, 887'65, 1574'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)