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Sez. 2, Sentenza n. 5362 del 10/12/1977 (Rv. 389026 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - DECISIONE DELLA LITE IN PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1977-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389026-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - DECISIONE DELLA LITE IN PRIMO GRADO IN BASE A GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*

Il giudice di appello, allorche la lite e stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio, pur non avendo il potere di disporre prove in contrasto con tale mezzo istruttorio, ne di revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva di esso - essendo questa facolta riservata al giudice che l'ha pronunziata - puo tuttavia procedere alla valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione per stabilire se le prove siano di per se idonee a decidere la controversia o se, in caso contrario, sussista il requisito della semiplena probatio, indispensabile per l'ammissione del giuramento, e, qualora ne escluda l'esistenza contrariamente all'avviso manifestato dal primo giudice, puo definire la lite prescindendo dal giuramento. (Conf 2483/73, mass n 365909).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)