Sez. U, Sentenza n. 1439 del 14/02/1994 (Rv. 485304 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) | Medico fiscale in regime di convenzione con una U.S.L. della Regione Campania - Remunerazione delle prestazioni a notula anziché ad orario - Pretesa - Differenze retributive - Richiesta - Controversia relativa - Giudice ordinario - Giurisdizione - Devoluzione.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)
La controversia instaurata contro la Regione Campania ed una unità sanitaria locale della Regione medesima, con la quale un medico fiscale in regime di convenzione con tale U.S.L. reclami l'accertamento del proprio diritto alla remunerazione delle prestazioni a notula anziché ad orario, con la condanna delle convenute al pagamento delle relative differenze retributive, è devoluta, malgrado la deduzione di illegittimità di delibere della giunta regionale relative al regime della medicina fiscale, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concernente compensi per attività autonoma parasubordinata svolta in regime convenzionale e, quindi una posizione di diritto soggettivo non suscettibile di essere affievolita con atto amministrativo, dovendo aversi riguardo, ai fini del riparto della giurisdizione, al cosiddetto "petitum" sostanziale e rilevando l'eventuale illegittimità di dette delibere "incidenter tantum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)