Sez. U, Sentenza n. 14026 del 12/11/2001 (Rv. 550194 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Servizio di medicina fiscale gestito dall'Inps - Sanitari in convenzione addetti alle visite mediche di controllo - Rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Esclusione - Relative controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
La disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Inps, ai sensi dell'art. 5 decreto - legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, prevede prestazioni d'opera professionale da parte di sanitari iscritti in apposite liste (la cui formazione è disciplinata dai decreti ministeriali 15 luglio 1986 e 18 aprile 1996), nell'ambito di un'attività autonoma continuativa svolta in regime convenzionale, e quindi certamente estranea, data l'assenza di subordinazione, alla fattispecie del pubblico impiego; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attinenti a posizioni di diritto soggettivo non suscettibili di essere affievolite con atto amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., DM 15/07/1986, DM 18/04/1996
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)