Sez. U, Sentenza n. 15386 del 01/07/2009 (Rv. 608921 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza internazionale ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Idoneità della domanda giudiziale o dell'atto equivalente ad avviare un procedimento che si concluda con decisione esecutiva - Necessità - Conseguenze - Ordinamento inglese - Liquidazione delle spese processuali - Comunicazione del "bill of costs" a seguito di condanna generica - Avvenuta introduzione del giudizio - Esclusione - Atto denominato "notice of commencement" - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO
In tema di litispendenza comunitaria, ai sensi degli art.27 e 30 del Regolamento CE n. 44/2001, costituisce domanda giudiziale o atto equivalente soltanto quell'atto che, una volta comunicato o notificato, sia di per sè capace di avviare un procedimento giudiziale destinato a concludersi con una decisione avente efficacia esecutiva; ne consegue che, nell'ordinamento del Regno Unito, la domanda giudiziale introduttiva del procedimento di liquidazione delle spese processuali (c.d. "detailed assessment of costs") è rinvenibile solo nell'atto denominato "notice of commencement", con cui una parte avverte l'altra che, in difetto di contestazione, il giudice emetterà un provvedimento esecutivo conforme a domanda, e non anche nel "bill of costs", il quale costituisce una mera distinta delle spese, con il cui invio la stessa parte si limita a comunicare all'altra l'importo delle somme ritenute congrue ai fini del raggiungimento di un accordo, e per quanto tale tentativo di accordo, con detta modalità, sia previsto dalla legge inglese (e, nella specie, della stessa sentenza di condanna generica alle spese emessa dalla High Court of London).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)