Sez. 5, Sentenza n. 14620 del 10/11/2000 (Rv. 541569 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD | Benefici fiscali ex art. 30 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Destinatari - Nuove imprese artigiane e industriali operanti nelle zone del Centro - nord d'Italia, riconosciute depresse - Requisito della novità dell'impresa - Portata.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD
I benefici fiscali accordati dall'art. 30, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 alle imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro - nord riconosciute depresse ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 12, quarto e quinto comma, legge 22 luglio 1966 n. 614, sono riservati, per espressa previsione del legislatore, alle "nuove" imprese che si costituiscono in detti territori (art. 8, primo comma, legge 614/66). Il requisito della novità deve essere inteso in senso oggettivo, nel senso che deve trattarsi di una nuova struttura aziendale che apporti nei territori sopra indicati nuovi, effettivi elementi di sviluppo produttivo ed occupazionale. La sua ricorrenza deve essere quindi esclusa in caso di prosecuzione o di normale espansione aziendale di un'impresa già esistente che continui la precedente attività, sia pure con una diversa denominazione o con un diverso titolare.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 614 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)