Sez. 1, Sentenza n. 5736 del 14/05/1992 (Rv. 477214 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - In genere | Imprese costituite in aree depresse dell'Italia settentrionale e centrale - Beneficio della esenzione decennale dalle imposte sul reddito - Presupposto - Requisito della "novità" - Prova - Mezzi - Registri tenuti dalla camera di commercio, industria ed agricoltura - Rilevanza - Limiti.
Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - In genere
Ai fini dell'esenzione decennale dai tributi diretti sul reddito, prevista dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966 n. 614 per le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, il requisito della "novità" dell'impresa, che non è ravvisabile nel caso in cui siano intervenuti meri mutamenti soggettivi nella titolarità di un'impresa preesistente, può essere dimostrato con ogni mezzo, non esclusi i registri tenuti, in funzione primaria di pubblicità-notizia, dalla camera di commercio, industria ed agricoltura, senza però che alle certificazioni di questa, che hanno efficacia di prova legale solo in ordine alla data di inizio dell'attività, (per espressa previsione del citato art. 8), possa attribuirsi fede privilegiata o speciale rilevanza probatoria anche in ordine alla suddetta novità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)