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Sez. 2, Sentenza n. 11871 del 25/06/2004 (Rv. 573921 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE | Integrazione a mezzo di designazione di un vice - pretore ex art. 105 R.D. n. 12 del 1941, come modificato dall'art. 7 D.Lgs. n. 273 del 1989 - Ammissibilità - Fondamento - Portata.
Stato
decisa il 2004-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573921-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 105 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, come modificato dall'art. 7 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 273, ad integrare il collegio giudicante può essere chiamato, al pari di un magistrato ordinario addetto ad un ufficio di Pretura, anche un vice - pretore onorario, il quale, essendo un giudice del pari previsto e regolato dalle norme sull'Ordinamento giudiziario, è legittimato a sostituire il magistrato ordinario in tutte le funzioni, sicché la partecipazione non è limitata alla decisione ma, nel caso in cui non sia prevista la trattazione collegiale della causa (come per i giudizi di appello con rito ordinario, secondo la disciplina in vigore anteriormente alla riforma introdotta dalla legge n. 353 del 1990, e successive modifiche), può concretarsi nell'espletamento dell'attività demandata al giudice istruttore.

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 7, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)