Sez. 3 - , Sentenza n. 10516 del 28/04/2017 (Rv. 644014 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante - Natura contrattuale - Doveri di protezione - Contenuto - Estensione dopo l'orario ed al di fuori dell'edificio scolastico - Cessazione - Momento del subentro del previsto successore nella posizione di controllo del minore - Fattispecie.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In tema di danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicchè, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale dell’amministrazione scolastica e dell’insegnante per avere quest’ultimo, accompagnando spontaneamente gli allievi allo scuolabus fermo nelle vicinanze della scuola, come da consuetudine invalsa da tempo e non contrasta dal dirigente scolastico, omesso di verificare che tutti gli scolari fossero saliti a bordo ed indotto, così, il conducente ad avviare la marcia, in tal modo causando la morte di uno di loro, rimasto incastrato nella porta del pullman e quindi travolto dallo stesso mezzo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)