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Sez. 3, Sentenza n. 487 del 22/01/1979 (Rv. 396603 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE - IRREGOLARITA FORMALE DEL PRECETTO - DEDUZIONE CON OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - NECESSITA - FORMA - ATTO DI CITAZIONE - DEDUZIONE CON RICORSO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396603-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE - IRREGOLARITA FORMALE DEL PRECETTO - DEDUZIONE CON OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - NECESSITA - FORMA - ATTO DI CITAZIONE - DEDUZIONE CON RICORSO - VALIDITA - CONDIZIONI.*

La mancata notificazione del titolo esecutivo si traduce in una irregolarita formale del precetto, per far valere la quale occorre proporre opposizione agli Atti esecutivi ai sensi del primo comma dell'art 617 cod civ, ossia con atto di citazione davanti al giudice indicato nel terzo comma dell'art 480 cod proc civ e non con ricorso al giudice dell'esecuzione. Ai fini della tempestivita della opposizione, l'adozione della Forma del ricorso anziche quella della citazione non ha effetto negativo, purche il ricorso ed il pedissequo decreto di convocazione delle parti, vengano notificati all'opposto entro cinque giorni dalla notificazione del precetto. (V 2773/75, mass n 376783).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)