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Sez. 6, Sentenza n. 3399 del 30/10/1998 Cc. (dep. 27/01/1999) Rv. 212210 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) | Procedimento di riesame - Condanna alle spese - Titolo esecutivo autonomo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212210-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988)

La condanna alle spese processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, in caso di condanna, determina l'attivazione della relativa procedura. Ciò in virtù dell'art.181, comma primo, norme att. cod. proc. pen., il quale dispone che la cancelleria "provvede al recupero... nei confronti del condannato", ed "entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza... di condanna", e anche alla stregua degli artt.199 e 200 delle stesse norme di attuazione.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 181, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 181, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 199, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 199, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 200, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 200, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)