Sez. 6 - , Ordinanza n. 8841 del 03/02/2020 Cc. (dep. 04/03/2020) Rv. 278561 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare – Ricorso finalizzato alla revoca – Inammissibilità – Ragioni – Esperibilità di incidente di esecuzione a processo principale definito.
ESECUZIONE - IN GENERE
È inammissibile il ricorso volto a ottenere la revoca della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, emessa a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare, in quanto solo dopo la definizione del procedimento principale tale condanna acquista efficacia esecutiva ed è, pertanto, consentito l'avvio della procedura per il recupero della somma e l'attivazione dell'incidente di esecuzione, qualora sorgano questioni sull'esistenza e validità del titolo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 181, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 199, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)