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Sez. 3, Sentenza n. 22338 del 09/03/2017 Cc. (dep. 09/05/2017) Rv. 269988 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Condanna alle spese - Titolo autonomo per l'esecuzione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269988-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

La condanna alle spese processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, in caso di condanna, determina l'attivazione della relativa procedura. (Fattispecie di rigetto di riesame di un sequestro preventivo successivamente revocato, nella quale la S.C. ha giudicato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per l'annullamento del provvedimento reiettivo del Tribunale della libertà, del quale era comunque stato richiesto l'accoglimento ai fini delle spese del procedimento di riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 181, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 199, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 200, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)