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Sez. 3, Sentenza n. 8100 del 06/04/2006 (Rv. 588578 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Legge sull'equo canone - Locazione di immobili ad uso abitativo - Riscossione di canone convenzionale eccedente quello legale - Restituzione al conduttore delle somme percepite in eccedenza rispetto al canone legale - Computo nel canone legale dell'incremento per spese straordinarie - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588578-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE

Qualora il canone di una locazione abitativa, soggetta alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sia stato convenzionalmente determinato in misura superiore a quella legale risultante dall'applicazione degli artt. 12 e 22 della stessa legge (poi successivamente abrogati, come l'art. 23, per effetto dell'art. 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431), iniziato dal conduttore nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione un giudizio di determinazione del canone legale e di restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, nei limiti in cui la differenza non superi l'aumento del canone legale che sarebbe stato consentito dall'art. 23 della stessa legge, l'aumento va computato a partire dalla data di ultimazione delle opere di manutenzione straordinaria anche in mancanza di una richiesta del locatore, con la conseguenza che la domanda del conduttore di condanna del locatore alla restituzione della somma pagata in più del dovuto va negli stessi limiti rigettata.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 22 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)