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Sez. 3, Sentenza n. 13697 del 06/11/2001 (Rv. 550040 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Legge sull'equo canone - Locazione di immobili ad uso abitativo - Riscossione di canone convenzionale eccedente quello legale - Restituzione al conduttore delle somme percepite in eccedenza rispetto al canone legale - Computo nel canone legale dell'incremento per spese straordinarie - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550040-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE

In tema di locazioni di immobili urbani, qualora le parti abbiano stabilito un canone convenzionale ed il conduttore richieda successivamente la rideterminazione di quello equo e la restituzione delle somme versate in eccedenza, va riconosciuto al locatore, fino alla concorrenza delle rispettive somme, il diritto all'incremento del canone ai sensi dell'art. 23 della legge n. 393 del 1978. L'aumento del canone legale è computabile nel limiti in cui non eccede la differenza tra quanto corrisposto in eccedenza a titolo convenzionale e quanto dovuto in base al canone legale, a partire dalla data di ultimazione delle opere di manutenzione straordinaria, ancorché in precedenza non richiesto dal locatore com'era sua facoltà.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)