diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12014 del 25/09/2001 (Rv. 549415 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - ADEGUAMENTO | Canone - Misura - Accertamento - Somma pagata in più del dovuto - Domanda di restituzione - Aumento dovuto ai sensi dell'art. 23 legge 392/78 - Computabilità - Presupposti ed effetti.
Stato
decisa il 2001-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549415-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - ADEGUAMENTO

Qualora il canone di una locazione abitativa, soggetta alla legge n. 392 del 1978, sia stato convenzionalmente determinato in misura superiore a quella legale risultante dall'applicazione degli artt. 12 a 22 legge cit. e sia stato iniziato dal conduttore, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione, un giudizio di determinazione del canone e restituzione di quanto pagato in più, l'aumento del canone legale che sarebbe stato consentito dall'art. 23, va computato a partire dalla data di ultimazione delle opere di manutenzione straordinaria anche quando sia mancata, a suo tempo, una richiesta del locatore, con la conseguenza che la domanda del conduttore di condanna del locatore alla restituzione della somma pagata in più del dovuto va negli stessi limiti rigettata nei limiti in cui tale differenza non ecceda l'aumento in questione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 22 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)