Sez. L, Sentenza n. 2724 del 20/04/1983 (Rv. 427623 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO STABILE - NOZIONE - LEGGE N. 300 DEL 1970 - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO STABILE - NOZIONE - LEGGE N. 300 DEL 1970 - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
La declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 2948 cod. civ., nella parte in cui consente che la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro decorra in pendenza del rapporto di lavoro, non riguarda il caso in cui il rapporto stesso, pubblico o privato, sia assistito dalla stabilità e cioè caratterizzato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità del licenziamento alla sussistenza di circostanze oggettive o predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato sul licenziamento illegittimo, ciò che si verifica relativamente ai rapporti di lavoro cui è applicabile la legge 20 maggio 1970 n. 300, la cui data di entrata in vigore segna, pertanto, il dies a quo del decorso della prescrizione suddetta, pur in pendenza dei rapporti stessi. (V 5426/80, mass n 409299; (V 4234/80, mass n 408112; (Conf 5111/80, mass n 415898).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)