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Sez. 3, Sentenza n. 5109 del 15/09/1981 (Rv. 415898 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DEL DANNEGGIATO ESERCITATA DIRETTAMENTE CONTRO L'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - OBBLIGAZIONE DI QUEST'ULTIMO ANCHE OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE E PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI DOPO IL DECORSO DEI TERMINI EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415898-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DEL DANNEGGIATO ESERCITATA DIRETTAMENTE CONTRO L'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - OBBLIGAZIONE DI QUEST'ULTIMO ANCHE OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE E PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI DOPO IL DECORSO DEI TERMINI EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - SUSSISTENZA.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, nel caso in cui il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore del danneggiante, costui è obbligato anche oltre i limiti del massimale al rimborso delle spese processuali in favore del danneggiato vittorioso, tenuto conto del carattere diretto dell'Azione proposta ed alla luce de criterio generale della soccombenza, nonché alla corresponsione degli interessi moratori conseguenti al ritardato pagamento dopo il decorso dei termini di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969. (V. 6056/79, mass. N. 402765; (V. 5179/79, mass. N. 401791).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)