Sez. L, Sentenza n. 5010 del 27/04/1992 (Rv. 477001 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale | Da parte di impresa non industriale - Procedura prevista dagli accordi interconfederali - Applicabilità - Condizioni - Mancanza - Principi di correttezza e buona fede - Operatività - Violazione - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Domanda relativa - Proposizione implicita nell'erronea richiesta di applicazione dell'art. 18 statuto lavoratori - Configurabilità - Onere probatorio relativo all'adempimento dei predetti principi - Incidenza - Oggetto.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale (configurabile anche in settori merceologici non industriali) adottato dal titolare di un'impresa non industriale, l'applicabilità delle procedure previste, soltanto per l'area delle imprese industriali, dagli accordi interconfederali, ancorché con efficacia "erga omnes", presuppone l'assunzione, da parte dell'imprenditore, di un obbligo in tal senso, il che, secondo i principi generali, deve essere provato dai lavoratori interessati. L'inesistenza di un obbligo siffatto non implica, peraltro, che il datore di lavoro possa scegliere a proprio arbitrio i lavoratori da licenziare, dovendo egli pur sempre procedere secondo correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., la cui violazione attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno secondo i principi generali (senza che la relativa domanda possa ritenersi non proposta per il solo fatto che il lavoratore abbia erroneamente invocato l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1979). L'onere di provare l'adempimento degli obblighi di correttezza e buona fede grava sul datore di lavoro, ma è da questo assolto con la prova dell' avvenuta adozione di criteri astrattamente rispondenti a canoni di correttezza e razionalità, spettando in tal caso al lavoratore l'onere di allegazione e contestazione specifica in ordine al mancato rispetto in concreto dei criteri predetti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)