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Sez. L, Sentenza n. 1198 del 03/02/2000 (Rv. 533416 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Criteri ex art. 5 legge n. 223/1991 - Rispetto sostanziale - Necessità - Effettivo contenuto delle mansioni - Rilievo preminente rispetto agli inquadramenti formali - Fattispecie relativa a sostituzione strumentale nelle medesime funzioni in coincidenza con la procedura di mobilità.
Stato
decisa il 2000-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533416-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

Nelle procedure di mobilità e nei licenziamenti collettivi, la scelta del personale da assoggettare alle misure espulsive va effettuata - in applicazione dei principi di correttezza e buona fede che, nel momento di gestione della crisi dell'impresa, costituiscono una clausola generale di chiusura, di trasparenza e di garanzia per la valutazione dei comportamenti imprenditoriali - sulla base di un rispetto sostanziale dei criteri di cui all'art. 5 legge n. 223 del 1991, e quindi non tanto in funzione di astratti livelli o classificazioni contrattuali, quanto in conformità delle reali fasce di professionali e al contenuto oggettivo delle mansioni concretamente svolte. (Nella specie il datore di lavoro, dopo l'inizio della procedura di mobilità, aveva trasferito una dipendente dalla sede di Roma a quella di Milano attribuendole l'incarico di "reservation manager" con il decimo livello di inquadramento, di fatto esautorando dalle sue funzioni la dipendente svolgente da anni le funzioni di responsabile del centro di prenotazioni di Milano, con il livello di inquadramento immediatamente inferiore; il giudice di merito, adito da quest'ultima dipendente a seguito del suo licenziamento, con la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto strumentale e discriminatoria la attuata sostituzione, poiché di fatto coincidevano le funzioni attribuite alle due lavoratrici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)