Sez. L, Sentenza n. 5332 del 16/06/1987 (Rv. 453913 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI NELL'AMBITO DI UNA CATEGORIA - IRRILEVANZA DEL GRADO DEL PRESTATORE DI LAVORO - ASSEGNAZIONE A MANSIONI NORMALMENTE AFFIDATE A PERSONALE CON GRADO SUPERIORE - DIRITTO AL CONFERIMENTO DEL GRADO SUPERIORE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI NELL'AMBITO DI UNA CATEGORIA - IRRILEVANZA DEL GRADO DEL PRESTATORE DI LAVORO - ASSEGNAZIONE A MANSIONI NORMALMENTE AFFIDATE A PERSONALE CON GRADO SUPERIORE - DIRITTO AL CONFERIMENTO DEL GRADO SUPERIORE - ESCLUSIONE.*
In caso di equivalenza delle mansioni nell'ambito di una determinata categoria, nel senso che esse, secondo la disciplina applicabile al rapporto, possano essere indifferentemente assegnate a prescindere dal grado che nella stessa categoria riveste il prestatore di lavoro, questi non ha diritto, ex art. 2103 cod. civ., al conferimento di un grado superiore per il fatto di essere stato assegnato a mansioni normalmente affidate a personale avente grado superiore, dal momento che, se al grado non sono collegate specifiche mansioni, non è possibile da queste risalire a quello. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto irrilevante, ai fini del conseguimento del diritto alla qualifica di dirigente di grado quarto, l'esplicazione delle mansioni di dirigente di filiale del Banco di Napoli la cui titolarità poteva essere assegnata indifferentemente a dirigenti di grado quarto, come il precedente preposto, o di grado quinto, come il dirigente a questo subentrato). (V 603/84, mass n 432846).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)