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Sez. L, Sentenza n. 603 del 25/01/1984 (Rv. 432846 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - EQUIVALENZA DI MANSIONI PREVISTA DA UN CONTRATTO AZIENDALE NELL'AMBITO DI UNA DETERMINATA CATEGORIA - DIRITTO DEL PRESTATORE INQUADRATO IN TALE CATEGORIA AL CONFERIMENTO DI UN GRADO SUPERIORE ASSEGNATO AD ALTRO PRESTATORE SVOLGENTE LE STESSE MANSIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432846-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - EQUIVALENZA DI MANSIONI PREVISTA DA UN CONTRATTO AZIENDALE NELL'AMBITO DI UNA DETERMINATA CATEGORIA - DIRITTO DEL PRESTATORE INQUADRATO IN TALE CATEGORIA AL CONFERIMENTO DI UN GRADO SUPERIORE ASSEGNATO AD ALTRO PRESTATORE SVOLGENTE LE STESSE MANSIONI - ESCLUSIONE.*

Qualora un accordo aziendale preveda un'equivalenza di mansioni nello ambito di una determinata categoria, nel senso che le medesime sono indifferentemente assegnate a prescindere dal grado che, nella stessa categoria, riveste il prestatore di lavoro (cosiddetta mobilità verticale nella categoria), il lavoratore che sia inquadrato in tale categoria non ha diritto, a norma dell'art. 2103 cod. civ., al conferimento di un grado superiore per il fatto di essere stato assegnato a mansioni normalmente affidate a personale avente grado superiore, dal momento che, se al grado non sono collegate specifiche mansioni, non è possibile da queste risalire a quello. (Conf 5470/81, mass n 416182).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)