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Sez. 1, Sentenza n. 2020 del 24/07/1964 (Rv. 302910 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO DI CREDITORI - TITOLO - NECESSITA - TITOLO ESECUTIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302910-01

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO DI CREDITORI - TITOLO - NECESSITA - TITOLO ESECUTIVO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Per intervenire nell'esecuzione occorre un titolo (art. 499 cod. proc.civ.) da cui risulti, se si tratta di espropriazione mobiliare (art. 525 cod.proc.civ.), un credito certo, liquido ed esigibilè se si tratta di espropriazione immobiliare, un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione (art. 563 cod. proc. civ.). non e necessaria, invece, l'esistenza di un titolo esecutivo, richiesto soltanto per provocare gli Atti di esecuzione (artt. 500, 526, 564 cod.proc.civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)