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Sez. 2, Sentenza n. 4525 del 05/05/1998 (Rv. 515106 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE | Estinzione del credito - Esclusione - Accertamento del credito degli intervenuti ex art. 499 cod. proc. civ.- Sommario - Conseguenze - Successiva notifica decreto ingiuntivo per lo stesso credito - Interesse del creditore - Sussistenza - Litispendenza o continenza con giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Insussistenza - Limiti - Fino all'instaurazione della controversia per l' esistenza e l'ammontare del credito - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515106-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE

La determinazione della somma di denaro in cui può esser convertito il pignoramento implica una valutazione soltanto sommaria delle pretese dei creditori, senza stabilire il diritto ad agire in "executivis" di quelli intervenuti, e senza estinzione dei crediti, per il cui accertamento sull'"an e quantum" il debitore esecutato può in qualsiasi momento instaurare autonomo processo cognitivo, senza attendere la fase di distribuzione; pertanto il creditore che sia intervenuto ai sensi dell' art. 499 cod. proc. civ., finché non è instaurata la controversia per il relativo accertamento, ha interesse ad ottenere decreto ingiuntivo anche se il credito per cui è intervenuto è il medesimo, e a resistere all' opposizione del debitore, onde ottenere un titolo esecutivo giudiziale, mentre non sussiste né continenza, né litispendenza tra il giudizio di opposizione ad ingiunzione e la procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 563

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)