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Sez. U, Sentenza n. 291 del 25/05/1999 (Rv. 526614 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni per lesione dell'integrità fisica - Ripartizione della giurisdizione - Proposizione di azione contrattuale o extracontrattuale - Rilevanza - Criteri discriminatori - Richiesta di danno differenziale in caso di operatività di assicurazione INAIL - Azione aquiliana - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria - Fattispecie antecedente alla privatizzazione del pubblico impiego.
Stato
decisa il 1999-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526614-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In caso di azione risarcitoria proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro per il risarcimento del danno conseguente alla lesione della propria integrità fisica, la giurisdizione competente va individuata tenendo presente che, stante l'autonoma e prioritaria tutela del diritto assoluto alla vita e all'integrità fisica, si deve ritenere proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale, ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario, tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale, di pertinenza della giurisdizione amministrativa. La scelta per quest'ultimo tipo di responsabilità è eventualmente desumibile dalla espressa deduzione dell'inosservanza da parte del datore di lavoro di una precisa obbligazione contrattuale, ma quest'ultima condizione non può ritenersi sussistente in caso di semplice prospettazione dell'inosservanza dell'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente, poiché una simile deduzione è intrinsecamente neutra, potendo essere effettuata anche in funzione esclusiva della prova dell'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose e quindi della configurabilità del fatto come illecito extracontrattuale. In particolare, poi, l'opzione per la responsabilità contrattuale deve essere esclusa nel caso in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale rientranti nell'ambito della tutela previdenziale di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, il lavoratore agisca per il conseguimento da parte del datore di lavoro del danno ulteriore (o differenziale), poiché, ove operi tale assicurazione obbligatoria, permane la responsabilità del datore di lavoro solo se l'infortunio sia da ascriversi a un fatto reato del datore di lavoro (ovvero di un preposto o di un altro dipendente), cioè a un fatto comportante la sua responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 cod. civ. e 185, secondo comma, cod. pen. (Fattispecie antecedente alla privatizzazione del pubblico impiego).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)