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Sez. U, Sentenza n. 7394 del 28/07/1998 (Rv. 517557 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Danni alla persona subiti dal dipendente nello svolgimento delle mansioni - Azione in giudizio - Giurisdizione del giudice amministrativo e del giudice ordinario - Criteri - Natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità dedotta - Rilevanza - Fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno biologico ed altri danni non indennizzati dall'INAIL.
Stato
decisa il 1998-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517557-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Nei rapporti di pubblico impiego, mentre ha natura contrattuale e appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'azione del dipendente che, avendo subito danni personali nello svolgimento delle sue mansioni, faccia valere la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, ha invece natura extracontrattuale, e ricade nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, l'azione con cui il dipendente, in analoga situazione, chieda il risarcimento del danno consistente nella lesione del diritto all'integrità fisica. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come risarcitoria - ritenendo quindi la giurisdizione del giudice ordinario - la domanda con cui era stata fatta valere la condotta colposa del datore di lavoro ed era stato chiesto il risarcimento dei danni ulteriori, rispetto a quelli risarciti dall'INAIL, consistenti nel danno biologico, morale e alle cose, nonché nelle spese mediche non rimborsate dall'Istituto assicuratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)