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Sez. L - , Ordinanza n. 1931 del 28/01/2021 (Rv. 660289 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Regime delle cd. "finestre" ex art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660289-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)