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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11750 del 08/06/2015 (Rv. 635552 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Assegno mensile di invalidità civile - Incompatibilità con la pensione anticipata ex dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635552-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

L'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, non è incompatibile con il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia riconosciuto dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, in favore dei soggetti con un'invalidità pari almeno all'80 per cento, trattandosi di prestazioni che possono coesistere, in quanto quest'ultima norma non contempla una pensione diretta di invalidità, e consente, piuttosto, soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)