Sez. L - , Sentenza n. 31001 del 27/11/2019 (Rv. 656526 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità - Aumento dell'età pensionabile in conseguenza dell'incremento dell'aspettativa di vita - Applicabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 22 ter com. 2 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 12, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 12, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)