Sez. L, Sentenza n. 9748 del 21/05/2004 (Rv. 573022 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Interessi e rivalutazione - Decorrenza - Presupposti - Esigibilità del credito - Rilevanza - Liquidità dello stesso - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Parziale illiquidità del tfr - Decorrenza degli accessori dal momento della cessazione del rapporto - Sussistenza - Mancanza di colpa del debitore - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
La parziale illiquidità del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto, al momento della cessazione del rapporto, a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo ed, in particolare, dell'indice ISTAT relativo all'ultimo mese, non preclude la decorrenza, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza che, ai fini del "dies a quo" degli accessori in questione, rilevi la mancanza di colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originariamente indicizzato.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato le sentenze di merito che avevano disposto la corresponsione di interessi e rivalutazione sull'importo dovuto a titolo di tfr dalla data di cessazione del rapporto in favore di un dipendente Fiat, nonostante l'esistenza dell'accordo aziendale del 5 giugno 1997, che prevedeva il riconoscimento degli interessi solo se il tfr non fosse stato pagato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)