Sez. L, Sentenza n. 3563 del 12/03/2001 (Rv. 544686 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE | Interessi e rivalutazione - Decorrenza dal momento di maturazione del credito - Coincidenza della nozione di maturazione con quella di esigibilità del credito - Liquidità dello stesso - Necessità - Esclusione - Conseguenze in materia del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE
L'art. 429 cod. proc. civ. nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore si riferisce alla esigibilità del credito - che si verifica quando non vi siano ostacoli alla sua riscossione - che può sussistere anche nel caso in cui il credito stesso non sia ancora liquido non essendo il relativo "quantum" determinato o determinabile sulla base di calcoli i cui dati siano già esistenti. Ne consegue che la parziale illiquidità del credito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (momento dal quale il credito relativo al trattamento di fine rapporto diventa esigibile, per disposizione inderogabile dell'art. 2120 cod. civ.), non preclude la decorrenza degli interessi e della rivalutazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)