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Sez. L, Sentenza n. 10942 del 18/08/2000 (Rv. 539665 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE | Interessi e rivalutazione - Decorrenza - Presupposti - Esigibilità del credito - Rilevanza - Liquidità dello stesso - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Parziale illiquidità del trattamento di fine rapporto nelle more della conoscibilità di elementi di calcolo - Decorrenza degli accessori - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539665-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE

L'art. 429 cod. proc. civ., nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione dalla "maturazione" del diritto di credito del lavoratore, richiede la esigibilità del credito, che può sussistere anche in caso di sua illiquidità. Ne consegue che la parziale illiquidità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto (prestazione che, per disposizione inderogabile dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., diventa esigibile al momento stesso della cessazione del rapporto), a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo - e, in particolare, dell'indice ISTAT relativo al mese in corso -, non preclude la decorrenza degli interessi e della rivalutazione (secondo la disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ. o di quella più restrittiva derivante dall'applicazione anche dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994). (Nell'enunciare il riportato principio la S.C. ha precisato che con i motivi di ricorso non era stata posta la questione della eventuale rilevanza - in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale - della non colpevolezza del debitore ai fini della decorrenza degli accessori in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)