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Sez. 1, Sentenza n. 2000 del 18/06/1968 (Rv. 334029 - 01)

BENI IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITA - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1968-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334029-01

BENI IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITA - ONERE DELLA PROVA.*

Per il principio della presunzione di legittimita che assiste la concessione del brevetto e che ovviamente concerne tutti i requisiti richiesti dalla legge, l'Onere della prova delle nullita del brevetto per difetto dei requisiti di legge incombe a colui che, in via di Azione o come convenuto in riconvenzione, detta nullita affermi od eccepisca. Ove invece non esista il brevetto e colui che rivendica le originalita e la industrialita di una propria invenzione non brevettata che deve dare la prova del suo assunto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2585, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)