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Sez. 1, Sentenza n. 208 del 28/01/1972 (Rv. 356003 - 01)

BENI IMMATERIALI - BREVETTI - CONCESSIONE - DECADENZA - IN GENERE - NULLITA E ANNULLABILITA - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA DEL BREVETTO - NULLITA O DECADENZA DEL BREVETTO - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356003-01

BENI IMMATERIALI - BREVETTI - CONCESSIONE - DECADENZA - IN GENERE - NULLITA E ANNULLABILITA - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA DEL BREVETTO - NULLITA O DECADENZA DEL BREVETTO - ONERE DELLA PROVA.*

La concessione di un brevetto per invenzione industriale e assistita dalla presunzione di legittimita; che si estende a tutti requisiti richiesti dalla legge per la sua validita; per cui l'Onere di provare la nullita o la decadenza di un brevetto incombe a chi lo impugna. (V 2000'68, mass n 334029).*

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)