Sez. U, Sentenza n. 6095 del 13/07/1987 (Rv. 454430 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DELL'ATTO IMPOSITIVO - NEGAZIONE DELLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ESPERIBILITÀ DEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE EX R.D. N. 639 DEL 1910 E LA APPLICAZIONE DI DETTA TASSA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DELL'ATTO IMPOSITIVO - NEGAZIONE DELLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ESPERIBILITÀ DEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE EX R.D. N. 639 DEL 1910 E LA APPLICAZIONE DI DETTA TASSA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
In tema di tassa per l'occupazione di suolo o spazio pubblico, accertata successivamente all'1 gennaio 1974, la domanda con la quale il contribuente insorga contro l'ingiunzione resa a norma del R.d. 14 aprile 1910 n. 639, al fine di contestare l'esperibilità del procedimento di riscossione contemplato da detto decreto, ed altresì negare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della tassa medesima, spetta alla cognizione del giudice ordinario, considerato che la prima questione attiene al diritto soggettivo di non subire aggressioni alla sfera patrimoniale all'infuori dei casi e dei modi contemplati dalla legge, e che la seconda investe un rapporto tributario, incluso fra quelli che l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 (sostituendo gli artt. 277 e segg. del R.d. 14 settembre 1931 n. 1175) devolve alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (dopo l'esperimento dei rimedi amministrativi). (V 3076/86, mass n 446084; (V 5374/84, mass n 437084).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)