Sez. U, Sentenza n. 3076 del 08/05/1986 (Rv. 446084 - 01)
GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDURA - LIQUIDAZIONE AL PAGAMENTO - INDENNIZZO E CONTRIBUTO - CASE DI ABITAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE AL PRIVATO DI UN CONTRIBUTO PER DANNI DI GUERRA - ANNULLAMENTO D'UFFICIO PER MOTIVI DI LEGITTIMITÀ ED INGIUNZIONE EX R.D. N. 639 DEL 1910 PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME EROGATE - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - CONTROVERSIA IN TEMA DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI FABBRICATI URBANI O RURALI EX LEGGE N. 1238 DEL 1957 - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDURA - LIQUIDAZIONE AL PAGAMENTO - INDENNIZZO E CONTRIBUTO - CASE DI ABITAZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE AL PRIVATO DI UN CONTRIBUTO PER DANNI DI GUERRA - ANNULLAMENTO D'UFFICIO PER MOTIVI DI LEGITTIMITÀ ED INGIUNZIONE EX R.D. N. 639 DEL 1910 PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME EROGATE - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - CONTROVERSIA IN TEMA DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI FABBRICATI URBANI O RURALI EX LEGGE N. 1238 DEL 1957 - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
Qualora l'amministrazione del tesoro, dopo la concessione al privato di un contributo per danni di guerra, annulli, per motivi di legittimità, il proprio precedente provvedimento, ed ingiunga la restituzione delle somme erogate a norma del R.d. 14 aprile 1910 n. 639, l'opposizione di detto privato spetta al giudice ordinario, in quanto si ricollega a posizioni di diritto soggettivo, nella parte in cui ponga in discussione l'esperibilità del procedimento esattoriale, o la legittimità dei suoi singoli Atti, ovvero la attuale persistenza del credito fatto valere, per decorso del termine prescrizionale, mentre è devoluta al giudice amministrativo nella parte in cui contesti la conformità a legge di quel provvedimento di autotutela, stante l'idoneità di questo a degradare ad interessi legittimi i diritti soggettivi insorti con l'atto di concessione del contributo. Tale principio trova deroga, nel senso della giurisdizione del giudice ordinario sull'intera controversia, quando si tratti di contributi per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani o rurali, secondo la previsione della legge 17 dicembre 1957 n. 1238, atteso che questa legge, nell'accordare sanatoria per le concessioni eventualmente disposte in difformità delle norme all'epoca vigenti, comporta, anche con riguardo a provvedimenti di annullamento della concessione adottati prima della sua entrata in vigore, il radicale venir meno del potere di autotutela dell'amministrazione, e quindi la persistenza della posizione del privato nella sua originaria consistenza di diritto soggettivo e la sua tutelabilità davanti al giudice ordinario. (V 2496/82, mass n 420369; (V 1314/67).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 17/12/1957 num. 1238 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)