diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 5037 del 30/03/2000 Ud. (dep. 06/02/2001) Rv. 219423 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Medico di impianto o di fabbrica - Competenze - Funzione anche di consulenza del datore di lavoro con assunzione di autonoma posizione di garanzia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219423-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il medico competente ad effettuare le visite mediche periodiche previste dall'art. 33 del dpr. 19.3.1956, n. 303, sui lavoratori addetti alle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, è tenuto non solo effettuare le predette visite in relazione ai rischi individuati dal datore di lavoro e in posizione meramente esecutiva, ma altresì coadiuvare attivamente il datore di lavoro nella individuazione dei rimedi, anche dettati dal progresso della tecnica, da adottare contro le dette sostanze, così assumendo una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria.

Riferimenti normativi: DPR 19/03/1956 num. 303 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)