Sez. 6, Sentenza n. 3003 del 18/10/2000 Cc. (dep. 11/01/2001) Rv. 217804 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione del compenso - Ordinanza di rigetto dell'istanza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori - Necessità - Fattispecie: ricorso in proprio avverso decreto di liquidazione del compenso ai sensi art. 12 L. 217/90.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Il ricorso avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 12 Legge 30 luglio 1990, n. 217, introduce un procedimento incidentale a cui sono applicabili tutte le regole del processo penale e, fra queste, anche quella che prescrive la necessaria rappresentanza da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato, per proprio conto e nel proprio interesse, da un avvocato non cassazionista).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613 com. 1, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)