Sez. 3, Sentenza n. 5547 del 12/12/1989 (Rv. 464556 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - DEMOLIZIONE O TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE - NUOVA COSTRUZIONE - NOZIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - DEMOLIZIONE O TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE - NUOVA COSTRUZIONE - NOZIONE.*
Perché sia riconosciuto il diritto del locatore di recedere dal contratto ex art. 59 n. 4 legge 27 luglio 1978 n. 392, qualora intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni, non è necessario che la nuova costruzione costituisca un ampliamento del patrimonio immobiliare del locatore, essendo invece sufficiente che i lavori siano finalizzati ad una più razionale utilizzazione degli spazi che, senza ampliare l'area della costruzione, ne comporti tuttavia una trasformazione dal punto di vista qualitativo, anche se con diminuzione del numero delle unità abitative, a parità di superficie totale, poiché con l'espressione "nuova costruzione" il legislatore ha inteso significare un'entità immobiliare diversa dalla precedente anche solo qualitativamente, a differenza della disposizione di cui all'art. 10 n. 2 della legge n. 253 del 1950, che esigeva esplicitamente la costruzione di un numero doppio di vani. (V 2944/86, mass n 445956; (V 5919/85, mass n 443084).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)