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Sez. 3, Sentenza n. 5919 del 29/11/1985 (Rv. 443084 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE -LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER DEMOLIZIONE E NOTEVOLE TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE LOCATO - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - NUOVA COSTRUZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443084-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE -LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER DEMOLIZIONE E NOTEVOLE TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE LOCATO - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - NUOVA COSTRUZIONE - NOZIONE.*

In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione concernente immobile adibito ad uso di abitazione, la previsione dell'art. 59 n. 4 della legge n. 392 del 1978 - che considera il caso della demolizione o della notevole trasformazione dello immobile locato per eseguire nuove costruzioni - si realizza quando il risultato dell'intervento porti ad una entità diversa, anche solo qualitativamente, da quello precedente, perché rilevante ed incidente su elementi costitutivi e strutturali dello immobile ovvero sulla distribuzione ed utilizzazione delle superfici interne, non comportando l'espressione "nuova costruzione" la necessità anche di una modificazione quantitativa ovvero di un incremento edilizio.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)