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Sez. 3, Sentenza n. 2944 del 28/04/1986 (Rv. 445956 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE ADIBITO AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 N. 4 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - CONDIZIONI - ARRICCHIMENTO EDILIZIO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1986-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445956-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE ADIBITO AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE EX ART. 59 N. 4 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - CONDIZIONI - ARRICCHIMENTO EDILIZIO - ESTREMI.*

Ai fini della legittimità del recesso del locatore di immobile adibito ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 59 n. 4 della legge n. 392 del 1978 - che considera il caso della demolizione o notevole trasformazione dell'immobile locato per eseguire nuove costruzioni - non è necessario un incremento della superficie occupata dallo immobile da trasformare né un aumento della sua volumetria, potendo l'arricchimento edilizio, che il legislatore ha inteso privilegiare con la norma suddetta, essere realizzato mediante l'adozione di migliori soluzioni tecniche o di una diversa soluzione progettuale che consentano una più soddisfacente e razionale utilizzazione degli spazi esistenti. (V 624/83, mass n 425376).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)