Sez. 3, Sentenza n. 29546 del 07/05/2009 Ud. (dep. 17/07/2009) Rv. 244578 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Omesso invio della dichiarazione di conformità - Punibilità per i fatti antecedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 462 del 2001 - Continuità normativa con il d.P.R. n. 547 del 1955 - Esclusione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
Non sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 2, comma secondo, del D.Lgs. 22 ottobre 2001, n. 462 (che punisce l'omesso invio all'Ispesl ed alla Ausl competente per territorio, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra) e quella, espressamente abrogata dall'art. 9 del citato decreto a far data dal 23 gennaio 2002, di cui al combinato disposto degli artt. 40 e 328 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in quanto quest'ultima prevedeva esclusivamente l'obbligo di verifica iniziale e periodica dell'impianto ma non anche quello di inoltro della dichiarazione di conformità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/10/2001 num. 462, Decreto Legisl. 22/10/2001 num. 462 art. 2, DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 328 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)