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Sez. 3, Sentenza n. 22843 del 19/04/2007 Ud. (dep. 12/06/2007) Rv. 236951 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - Abrogazione della sanzione penale prevista dall'art. 389, primo comma, lett. b) e lett. e) del d.P.R. n. 547 del 1955 - Intervenuta depenalizzazione dei reati previsti dall'art. 40 e dall'art. 328 del d.P.R. n. 547 del 1955 - Esclusione - Continuità normativa - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236951-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Le condotte previste dall'art. 2 d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 (divieto di messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, prima della verifica eseguita dall'installatore), già contemplate dagli artt. 40 e 328 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 espressamente abrogati dall'art. 9, primo comma, lett. a) d.P.R. n. 462 del 2001, continuano ad essere penalmente sanzionate dall'art. 389, lett. c) d.P.R. n. 547 del 1955, applicabile alla nuova fattispecie per effetto del richiamo contenuto nel secondo comma dell'art. 9 del citato d.P.R., atteso il rapporto di continuità normativa tra l'art. 2 d.P.R. n. 462 del 2001 e le disposizioni abrogate.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 40, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 328, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 22/10/2001 num. 462 art. 2, DPR 22/10/2001 num. 462 art. 9 com. 1 lett. A, DPR 22/10/2001 num. 462 art. 9 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)